Detrazione Fiscale

"18 marzo 2013 - Detrazione Irpef al 50% anche per gli impianti fotovoltaici " Dal sito www.anie.it

L’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali Irpef al 50% per le ristrutturazioni edilizie: lo ha riconosciuto l'Agenzia dell'Entrate, che si è ufficialmente espressa accogliendo l’interpretazione dell'istanza di consulenza giuridica presentata da ANIE Confindustria lo scorso ottobre.

L’istanza in oggetto chiedeva infatti la corretta interpretazione dell'articolo 16 bis del DPR 917 del 1986 e in particolare che la detrazione già applicabile ai lavori di ristrutturazione per gli impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici, potesse essere estesa anche alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fino a 20 kw nominale (le dimensioni più tipicamente presenti presso gli edifici residenziali).

''La risposta va incontro alle aspettative del settore - ha dichiarato Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di ANIE - Infatti l’Agenzia riconosce che l’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e segnatamente tra quelli finalizzati a conseguire un risparmio energetico."

"Peraltro - prosegue Portaluri - il contribuente che intende beneficiare della detrazione non dovrà produrre particolare documentazione che attesti il risparmio energetico, in quanto, anche in base alle indicazioni del MISE, la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta in sé un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio e quindi non è necessario produrre alcuna certificazione, con notevoli effetti quindi di semplificazione e riduzione di oneri''.

Secondo quanto riconosciuto dall’Agenzia, per poter beneficiare della detrazione in esame, è necessario che l’impianto fotovoltaico sia installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (e quindi per usi domestici, di alimentazione degli apparecchi elettrici, di illuminazione). Infine, l’Agenzia conferma il divieto di cumulo tra la detrazione fiscale in esame e la tariffa incentivante, ma, anche in base alle indicazioni del MISE, riconosce la cumulabilità tra la stessa detrazione e lo scambio sul posto ed il ritiro dedicato.


Fonte ANIE.IT